IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 1 dicembre 1992; 
  Acquisito il parere delle commissioni permanenti della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 1992; 
  Sulla proposta del Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
Programmazione sanitaria nazionale e definizione dei livelli uniformi
                            di assistenza 
 
  1. Gli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione
e le linee generali di indirizzo  del  Servizio  sanitario  nazionale
nonche' i livelli  di  assistenza  da  assicurare  in  condizioni  di
uniformita' sul territorio nazionale  sono  stabiliti  con  il  Piano
sanitario   nazionale,   nel   rispetto   degli    obiettivi    della
programmazione socio-economica nazionale e  di  tutela  della  salute
individuati a livello internazionale ed in coerenza con l'entita' del
finanziamento assicurato al Servizio sanitario  nazionale.  Il  Piano
sanitario  nazionale  e'  predisposto   dal   Governo,   sentite   le
Commissioni parlamentari permanenti competenti per la materia, che si
esprimono entro trenta giorni dalla data di presentazione  dell'atto.
Il  Governo,  ove  si   discosti   dal   parere   delle   Commissioni
parlamentari, e' tenuto a motivare. Il Piano e'  adottato,  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome. Ove l'intesa  con  la  Conferenza  non  intervenga
entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'atto, il Governo
provvede direttamente. 
  2. Il Piano  sanitario  nazionale,  che  ha  durata  triennale,  e'
adottato dal Governo entro il 31 luglio dell'ultimo anno  di  vigenza
del piano  precedente.  Il  Piano  sanitario  nazionale  puo'  essere
modificato nel corso  del  triennio,  con  la  procedura  di  cui  al
precedente comma, anche per quanto riguarda i limiti e i  criteri  di
erogazione delle prestazioni e le eventuali forme  di  partecipazione
alla spesa  da  parte  degli  assistiti  in  relazione  alle  risorse
stabilite dalla legge finanziaria. 
  3. Il Piano  sanitario  nazionale  per  il  triennio  1994-1996  e'
adottato entro il 31 luglio 1993. 
  4. Il Piano sanitario nazionale indica: 
    a)  le  aree  prioritarie  di  intervento  anche  ai   fini   del
riequilibrio   territoriale   delle   condizioni   sanitarie    della
popolazione; 
    b) i livelli uniformi  di  assistenza  sanitaria  da  individuare
sulla  base  anche  di  dati  epidemiologici  e   clinici,   con   la
specificazione delle prestazioni da garantire a  tutti  i  cittadini,
rapportati al volume delle risorse a disposizione; 
    c)  i  progetti-obiettivo  da  realizzare   anche   mediante   la
integrazione funzionale  e  operativa  dei  servizi  sanitari  e  dei
servizi socio-assistenziali degli  enti  locali,  fermo  restando  il
disposto dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1983,  n.  730,  in
materia di attribuzione degli oneri relativi; 
    d) le esigenze prioritarie in materia di ricerca biomedica  e  di
ricerca sanitaria applicata, orientata anche  alla  sanita'  pubblica
veterinaria, alle funzioni gestionali ed alla valutazione dei servizi
e delle attivita' svolte; 
    e) gli indirizzi relativi alla formazione di base del personale. 
  5.  Le  regioni,  entro  centocinquanta  giorni   dalla   data   di
pubblicazione del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano  con
le modalita'  previste  dai  rispettivi  statuti,  i  Piani  sanitari
regionali,  uniformandoli  alle  indicazioni  del   Piano   sanitario
nazionale,  e  definendo  i  modelli  organizzativi  dei  servizi  in
funzione delle specifiche esigenze del  territorio  e  delle  risorse
effettivamente a disposizione. 
  6. La Relazione sullo stato sanitario del Paese espone i  risultati
conseguiti  rispetto  agli  obiettivi  fissati  dal  Piano  sanitario
nazionale e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. 
 
          AVVERTENZA: 
            In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -  serie
          generale  del  20   gennaio   1993   si   procedera'   alla
          ripubblicazione del testo del presente decreto  legislativo
          corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,  comma
          3, del regolamento di  esecuzione  del  testo  unico  delle
          disposizioni  sulla  promulgazione   delle   leggi,   sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217.